PENSIONI, ARRETRATI IN ARRIVO MA NON PER TUTTI
L’Inps ha disposto il riesame d’ufficio di una parte delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cioè alcune gestioni della previdenza pubblica che riguardano, tra gli altri, dipendenti degli enti locali, sanitari, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate e ufficiali giudiziari. Con il messaggio n. 787 del 5 marzo 2026, l’Istituto ha chiarito che le nuove aliquote di rendimento introdotte con la legge di Bilancio 2024 si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci, e non alle pensioni di vecchiaia. Per questo le pensioni di vecchiaia già liquidate con il criterio più penalizzante dovranno essere ricalcolate, con pagamento delle differenze arretrate, interessi legali e/o rivalutazione monetaria.
La vicenda nasce dalla legge di Bilancio 2024, che ha modificato le aliquote di rendimento per le quote retributive delle pensioni degli iscritti a queste casse quando l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 era inferiore a 15 anni. Già nella comunicazione Inps del 3 luglio 2024 il focus delle novità veniva presentato in relazione alla pensione anticipata e ai lavoratori precoci. Anche il dossier del Senato sulla manovra spiega che, dopo le modifiche apportate in sede referente, la revisione dei criteri di calcolo operava esclusivamente per i casi di pensionamento anticipato. Il nuovo messaggio del 2026, arrivato dopo approfondimenti normativi condivisi con il Ministero del Lavoro e dopo l’analisi dei ricorsi amministrativi, ha quindi chiarito in modo definitivo che le pensioni di vecchiaia erano rimaste fuori da quel perimetro.
L’Inps precisa anche un passaggio importante: non conta il fatto che il lavoratore abbia lasciato il servizio con dimissioni, ma conta il tipo di trattamento ottenuto. Se si tratta di pensione di vecchiaia, devono applicarsi le vecchie aliquote; se invece si tratta di pensione anticipata, restano valide le nuove aliquote introdotte dalla manovra, salvo i casi in cui il diritto fosse già maturato entro il 31 dicembre 2023. Già nell’agosto 2025 l’Istituto aveva chiarito che la disciplina derogatoria continuava a valere per varie pensioni di vecchiaia; il messaggio di marzo 2026 ha esteso e precisato ulteriormente questo orientamento.
Il messaggio Inps dice espressamente che le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote retributive siano state calcolate con le aliquote ridotte devono essere riesaminate d’ufficio. Ai pensionati coinvolti spettano le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, mentre gli eventuali indebiti già emersi dovranno essere annullati. Per i ricorsi ancora in istruttoria, le sedi Inps dovranno procedere in autotutela. In pratica, il ricalcolo non viene presentato come un beneficio da richiedere con una nuova domanda generalizzata, ma come una correzione che l’Istituto deve effettuare automaticamente sui trattamenti interessati.
Sui numeri, però, serve prudenza. L’Inps non indica nel messaggio quanti siano i pensionati coinvolti né quale sarà l’importo medio dei rimborsi. Le stime richiamate durante l’esame parlamentare della manovra riguardavano infatti l’impatto complessivo originario della stretta sulle aliquote, con risparmi lordi stimati dall’Ufficio parlamentare di bilancio in crescita da 17,7 milioni nel 2024 fino a 3,5 miliardi nel 2043. Si tratta però di una valutazione generale dell’intervento originario, non di una quantificazione ufficiale e aggiornata dei rimborsi che ora l’Inps dovrà pagare per le sole pensioni di vecchiaia ricalcolate.
Da newsmondo.it
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