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Se il cane azzanna il ladro, ma c’è scritto “ATTENTI AL CANE”, chi paga?

Cosa succederebbe se, un giorno, un ladro dovesse forzare la porta e, proprio perciò, ricevere un morso dal cane la cui presenza è annunciata dall’apposito cartello ATTENTI AL CANE? Ma soprattutto, se il cane aggredisce un intruso in casa si può essere denunciati? Si può subire un processo penale per lesioni gravi o, peggio, per omicidio colposo nel caso in cui le ferite riportate dai denti aguzzi dovessero risultare letali? La risposta è contenuta nelle norme del Codice civile e di quello penale. Facciamo una ricognizione di ciò che dice la legge per spiegare cosa rischia il padrone di un cane aggressivo con i ladri, i rapinatori e i malintenzionati. 

La norma del Codice civile che disciplina la responsabilità per animali in custodia è l’articolo 2052. Il testo è molto chiaro: il proprietario o chiunque si serva dell’animale è responsabile per i danni da questo cagionati salvo dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito. Quindi, solo se c’è un «caso fortuito» il padrone non paga per i morsi del cane. 

Secondo la giurisprudenza, il caso fortuito ricorre tutte le volte che si verifica un evento imprevisto o inevitabile, il più delle volte collegato a un comportamento gravemente colpevole e non preventivabile della vittima stessa. Così, un ragazzino che, per divertimento, pesti la coda al cane allo scopo di vederlo soffrire e, per questo, viene morso non può poi chiedere alcun risarcimento. Dunque, il padrone di casa il cui cane azzanni, anche all’interno del giardino, un intruso che ha forzato il cancello o il portone d’ingresso non risponde di nulla, né quindi deve versare alcun risarcimento. Siamo infatti nella classica ipotesi del caso fortuito collegato a un comportamento negligente o doloso della vittima (il ladro).

A maggior ragione lo stesso principio vale nell’ambito della responsabilità penale, caratterizzata da una maggiore personalizzazione della colpa rispetto a quella civilistica. E difatti per nessun reato è prevista la cosiddetta responsabilità oggettiva, quella cioè che prescinde da colpa o dolo (come invece configurata dal richiamato articolo 2052 cod. civ.).

A ben vedere anche il Codice penale contiene una norma, e in particolare l’articolo 51, che esclude la responsabilità per i reati tutte le volte in cui si agisce per l’esercizio di un diritto. E la difesa della proprietà è certamente un diritto purché lo strumento di difesa sia proporzionato all’offesa. In passato la giurisprudenza ha escluso la possibilità di installare mine antiuomo, tagliole o campi elettrici che possano procurare lesioni o ustioni ai ladri. Lo è invece un animale da compagnia come il cane. Infatti il nuovo Codice civile prevede un vero e proprio diritto ad avere animali negli appartamenti condominiali: in altri termini il regolamento di condominio – salvo venga approvato all’unanimità – non può impedire agli inquilini di avere cani, gatti, criceti, coniglietti, pettirossi e altri animali domestici.

Ma anche in questo caso però bisogna prestare attenzione: se il cane ha già messo in fuga il ladro e il padrone lo aizza per farlo sbranare, allora tale comportamento costituisce certamente reato. Bisogna allora affiggere il cartello “Attenti al cane”? Se è vero che il proprietario del cane non è responsabile, né civilmente né penalmente, per il morso da questo dato all’intruso in casa, l’avviso non è obbligatorio né in casa né nel giardino. Ma ciò non toglie che se l’animale aggredisce un passante munito delle migliori intenzioni, nonostante il cartello il proprietario ne risponde. Il cartello «Attenti al cane» anche se in bella vista non esclude la responsabilità del padrone per il comportamento violento del quadrupede. Secondo la Cassazione, il proprietario del cane non può considerarsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta «Attenti al cane». Quel tipo di cartello rappresenta un «mero avviso» relativo alla «presenza dell’animale», ma certo «non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone». Quindi lo stesso proprietario deve stare attenti ad eventuali denunce se il cane arreca danni alle persone!

(da Laleggepertutti.it)

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